Superbonus 110% su immobili con vincoli paesaggistici: nessuna differenza tra interventi trainati e trainanti
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 595 del 16/12/2020 ha sottolineato quanto anche specificato nella precedente Circolare 24/E del 2020, ovvero che
qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi Pagina 4 di 5 energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame.
Pertanto, se l'edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell'isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all'ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico
Quindi, riassumendo:
Se un immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, è possibile accedere al Bonus 110% anche effettuando solamente interventi trainati, senza nessun intervento trainante, purchè comunque venga conseguito e certificato il miglioramento energetico di due classi.
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